CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO Articolo 1 Oggetto 1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura del Servizio di telefonia per i Clienti nel rispetto del principio di non discriminazione e fatti salvi gli specifici accordi. 2. Telecom Italia ed il Cliente osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori al Servizio. Telecom Italia comunica al Cliente, con la tempestività e con le modalità idonee, tutte le informazioni rilevanti sul Servizio e sulle condizioni economiche vigenti. 3. Gli organismi di telecomunicazioni diversi da Telecom Italia possono richiedere l’Abbonamento al Servizio solo per proprie esigenze di comunicazione in immobili di cui hanno la diretta ed esclusiva disponibilità, restando espressamente esclusi gli utilizzi ad altro titolo. Articolo 2 Perfezionamento e durata dell’Abbonamento. 1. Il contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l’attivazione del Servizio a seguito della richiesta del Cliente. Nei 10 giorni dal perfezionamento, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto e non sarà tenuto a corrispondere alcuna spesa aggiuntiva, secondo quanto previsto nella normativa in materia di contratti conclusi a distanza. 2. L’Abbonamento è a tempo indeterminato con durata minima di un anno a decorrere dalla data della sua attivazione. In ogni caso il canone di abbonamento al servizio decorre dal giorno di attivazione del Servizio. 3. Contratti di durata inferiore ad un anno possono essere stipulati in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive ovvero per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo. In queste ipotesi il Cliente sarà tenuto al pagamento di quanto previsto da specifiche condizioni economiche. Articolo 3 Recesso 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'Abbonamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso, indicata dal cliente stesso. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo del Servizio fruito ed il canone relativo all’ultimo mese di utilizzo del Servizio. 2. Qualora il Cliente receda dall'Abbonamento nel corso del primo anno di attivazione, sarà comunque tenuto a pagare il canone di abbonamento per l’intero anno. 2 Articolo 4 Attivazione del Servizio - Contributo impianto 1. Il Servizio è attivato da Telecom Italia entro 10 giorni dalla relativa richiesta del Cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il Cliente, dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap. 2. Qualora, nei casi di eccezionalità tecnica, non sia possibile rispettare i termini concordati, Telecom Italia indica comunque la data prevista per l’attivazione del Servizio, concordando con il Cliente i tempi e le modalità di attivazione. In tal caso il contributo di attivazione non verrà richiesto prima di 30 giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa. 3. Qualora per cause imputabili a Telecom Italia il Servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rilascio dei permessi di scavo, autorizzazioni, ecc.) non direttamente attribuibili alla stessa Telecom Italia. 4. Il mancato pagamento da parte del Cliente, della fattura in cui è addebitato il contributo impianto, costituisce dopo 25 giorni dalla relativa scadenza, causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto all’art. 1456 del Codice Civile, determinando la cessazione contestuale della fornitura del Servizio. Telecom Italia si riserva altresì di sospendere il Servizio dopo almeno 5 giorni dalla suddetta data di scadenza. Articolo 5 Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti 1. Nel caso di nuova richiesta di Abbonamento da parte del Cliente moroso, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo Abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto di Telecom Italia potrà essere esercitato anche nei confronti delle richieste di nuovi abbonamenti o di traslochi, avanzate da persone giuridiche, imprese, enti o associazioni in cui abbia a qualsiasi titolo una partecipazione, o da persone fisiche conviventi o coabitanti a qualsiasi titolo del Cliente moroso. 2. Nei confronti di coloro che (morosi verso Telecom Italia, protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del Servizio, Telecom Italia può subordinare l’attivazione o la prosecuzione della fornitura del Servizio alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali, personali o reali. Articolo 6 Modifiche delle tecnologie di rete 1. Telecom Italia può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque, laddove ciò comporti modifiche alle modalità di uso del Cliente, a darne notizia al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni solari. 3 2. Il Cliente può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e sempre che uniformi l’eventuale impianto di sua proprietà collegato alla Rete. Articolo 7 Segnalazioni guasti - Riparazioni 1. Telecom Italia fornisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24. 2. Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati. 3. Qualora, per cause imputabili a Telecom Italia, la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subìto, come previsto dal Codice Civile. Fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa Telecom Italia. 4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente al Cliente. 5. Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto funzionamento degli apparati connessi alla Rete, dell’impianto elettrico e del relativo impianto a terra. E’ fatto obbligo al Cliente di utilizzare sulla propria linea solo apparati omologati. Il Cliente sarà responsabile per utilizzi impropri. Articolo 8 Attività necessarie per il collegamento alla Rete 1. Il Cliente è tenuto a consentire gratuitamente a Telecom Italia l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla Rete e a tutela del funzionamento di essa. 2. L’Abbonamento non può perfezionarsi se chi lo richiede non consente il predetto accesso e/o attraversamento. 3. Qualora il collegamento alla Rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, Telecom Italia non è responsabile per ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento. Articolo 9 Omologazione 1. Gli apparati del Cliente collegati al Punto Terminale della Rete devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee in vigore . 4 2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione, il Cliente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore, sarà comunque tenuto al pagamento del traffico imputabile a tali apparati, nonché al risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Articolo 10 Uso degli impianti e delle infrastrutture di Telecom Italia 1. E' proibito al Cliente aprire, smontare o manomettere gli impianti e/o operare a qualsiasi titolo sulla Rete, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine. 2. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi, fatte salve le sanzioni di legge, Telecom Italia potrà procedere, con le modalità di cui al successivo articolo 20, dandone preavviso, alla sospensione del Servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Articolo 11 Verifiche tecniche 1. Per l’effettuazione delle verifiche all'impianto e agli apparati collegati alla Rete, il Cliente deve consentire l'accesso nei propri locali al personale inviato da Telecom Italia, avendo concordato con gli appositi uffici Telecom Italia la data e l’ora dell’intervento. Il personale sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento. 2. In caso di rifiuto da parte del Cliente, Telecom Italia, previo avviso scritto, può sospendere a tutela del buon funzionamento della Rete la fornitura del Servizio fintanto che il Cliente non consentirà l’accesso ai propri locali. Articolo 12 Utilizzo del Servizio da parte di terzi 1. Il Cliente può permettere ad altri di usufruire del Servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto il Cliente medesimo sia tenuto a corrispondere a Telecom Italia , in relazione alle condizioni economiche vigenti. 2. L’Abbonamento non è cedibile da parte del Cliente, salvo i casi di subentro espressamente autorizzati da Telecom Italia . Articolo 13 Uso improprio del Servizio 1. Il Cliente non può effettuare né può consentire di effettuare dal proprio Punto Terminale comunicazioni o attività che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti. 2. Il Cliente non può utilizzare il Servizio in modo da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della Rete. 5 3. Telecom Italia ha la facoltà di sospendere immediatamente la fornitura del Servizio, senza preavviso, qualora il Cliente ne faccia l’uso improprio indicato nei commi precedenti, dandone se del caso idonea comunicazione alle autorità competenti. 4. Il Cliente può richiedere l’Abbonamento al Servizio telefonico solo per proprie esigenze di comunicazione e relativamente ad immobili di cui ha la diretta disponibilità, restando esclusi gli utilizzi ad altro titolo. Articolo 14 Corrispettivi per il Servizio e modalità di pagamento 1. Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Telecom Italia, per le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali, di: - un contributo una tantum per l’attivazione del Servizio; - un canone mensile di abbonamento; - un importo per il traffico e le prestazioni fruite. 2. Il totale degli importi addebitati in fattura è maggiorato di IVA e di eventuali altri oneri di legge. 3. I contributi, i canoni, gli altri importi per le prestazioni fruite, nonché i costi della manutenzione sono pubblicizzati da Telecom Italia e direttamente fruibili da parte della clientela attraverso i seguenti canali: sportello telefonico 187 e 191, sito www.187.it e sito www.191.biz. 4. Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità previste dal presente articolo. 5. I canoni per l’Abbonamento al Servizio sono pagati anticipatamente rispetto all'utilizzo del Servizio; il pagamento per il traffico svolto incluso l’importo alla risposta, salvo diverse specifiche offerte, e le prestazioni fruite avviene in modo posticipato. I consumi di traffico vengono rilevati dagli appositi apparati di centrale sulla base del tempo di fruizione. Per alcuni tipi di servizi, Telecom Italia può rilevarne i consumi sulla base degli scatti rilevati dai contatori di centrale. 6.Telecom Italia invia la fattura telefonica al Cliente, con cadenza di norma bimestrale, entro 15 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti. Eventuali variazioni del ciclo di fatturazione verranno comunicati con congruo anticipo al Cliente, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3 delle presenti Condizioni Generali. Le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al Cliente. Telecom Italia può variare la cadenza di fatturazione per esigenze commerciali ovvero nel caso si verifichino livelli di consumo elevati . 7. Telecom Italia, a richiesta del Cliente ed in ottemperanza a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), fornisce gratuitamente la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche, con le ultime tre cifre oscurate, effettuate dal Cliente sulla base di un proprio sistema interno di rilevazioni. Nel caso di reiterato reclamo Telecom Italia, se il cliente ne farà richiesta ai sensi della vigente normativa sulla privacy,fornirà la documentazione dettagliata del traffico effettuato, con visibilità completa di una o più numerazioni in uscita in contestazione. Telecom Italia rende altresì disponibile alla clientela, alle condizioni economiche vigenti, un servizio automatico di informazione sui consumi di traffico effettuati. 6 8. Telecom Italia provvederà ad inviare al Cliente tutte le fatture e/o le comunicazioni all’indirizzo indicato dal Cliente. Le suddette fatture e/o comunicazioni si intenderanno come pervenute trascorsi 15 giorni dalla data del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Cliente. Articolo 15 Cambiamenti delle condizioni contrattuali di offerta del Servizio 1. Telecom Italia informa, con un preavviso non inferiore ad almeno 1 mese, il Cliente di ogni modifica delle condizioni contrattuali vigenti, mediante comunicazione scritta e idonea campagna informativa. In ogni caso il Cliente potrà ottenere informazioni dettagliate attraverso il Servizio Clienti. 2. Le modificazioni delle condizioni contrattuali saranno automaticamente applicate, se vantaggiose per il Cliente; in caso contrario, il Cliente avrà la facoltà di recedere dall'Abbonamento senza dover corrispondere alcuna penale. Articolo 16 Mezzi di garanzia 1. Al momento della richiesta di attivazione dell’Abbonamento, il Cliente può richiedere la domiciliazione delle fatture su un proprio conto corrente, postale o bancario, o su una propria carta di credito, ovvero concordare con Telecom Italia la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In mancanza, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di Telecom Italia, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo Abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri contratti l’ammontare dell’anticipo sarà concordato con il Cliente sulla base del tipo di attività svolta. 2. L’anticipo conversazioni è addebitato con la prima fattura di traffico immediatamente successiva all’attivazione. Il mancato rilascio dei mezzi di garanzia costituisce condizione risolutiva dell’Abbonamento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 3. La somma versata a titolo di anticipo conversazioni non costituisce deposito e verrà restituita al Cliente decorsi 90 giorni dalla cessazione dell’Abbonamento, in conformità dell’art. 1851 del Codice Civile, con la conseguente facoltà, per Telecom Italia, di effettuare la compensazione a fronte di inadempimenti del Cliente. 4. L’anticipo conversazioni viene restituito di norma a compensazione dell’ultima fattura da inviarsi entro 90 giorni dalla cessazione del contratto. Qualora nell’ultima fattura non vi sia sufficiente capienza la restante somma verrà restituita successivamente con l’aggiunta degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell’ultima fattura. 5. Al Cliente che abbia versato l'anticipo conversazioni è, in ogni momento, concessa la facoltà di richiedere la domiciliazione delle fatture su proprio conto corrente, postale o bancario, o su una propria carta di credito, ovvero concordare con Telecom Italia la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. In tal caso, avrà diritto alla restituzione dell'anticipo conversazioni in conformità dell'art.1851del Codice Civile, tramite accredito nelle fatture immediatamente successive. 7 Articolo 17 Reclami riguardanti gli importi addebitati in fattura 1. I reclami relativi ad importi addebitati in fattura dovranno essere inviati all'indirizzo indicato sul conto Telecom entro i termini di scadenza della fattura in contestazione. Saranno salvi i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente. 2. In caso di reclamo, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, entro la data di scadenza della fattura di tutti gli importi, non oggetto del reclamo, addebitati nella fattura stessa. 3. L’esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto. 4. Nel caso in cui il Cliente non paghi entro la scadenza indicata in fattura gli addebiti oggetto di reclamo, Telecom Italia sospende, fino alla comunicazione al Cliente dell’esito del reclamo stesso, l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 concernenti rispettivamente le penali e la sospensione dei servizi per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato, il Cliente è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in fattura. 5 In caso di frode denunciata che abbia come oggetto l’uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale di utente, i pagamenti relativi all’asserito traffico fraudolento oggetto di denunzia rimarranno sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo, descritta nel presente capo ovvero sino alla definizione del tentativo di conciliazione, così come previsto nell’articolo 4 e 5 della delibera 182/02/CONS. I pagamenti sospesi saranno addebitati al cliente in caso di insussistenza di manomissione del collegamento di rete. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo anche nell'ipotesi di frode accertata, e siano stati già pagati tutti gli importi addebitati sul Conto Telecom Italia, Telecom Italia provvederà alla restituzione dei suddetti importi comprensivi degli interessi legali per il periodo intercorrente tra l’avvenuto pagamento e la data del rimborso. 6. Qualora il reclamo non sia stato accettato e, conclusasi l’eventuale procedura di Conciliazione in essere con le Associazioni dei Consumatori, il Cliente non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata da Telecom Italia tramite la lettera di definizione del reclamo e/o della Conciliazione. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora è calcolato a decorrere dalla data di scadenza della fattura contestata e sarà addebitato su una successiva fattura. 6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, Telecom Italia provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva fattura e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l’avvenuto pagamento e la data del rimborso. Articolo 18 Ritardato pagamento 1. 1. In caso di ritardato pagamento, il Cliente deve versare a Telecom Italia un’indennità di mora pari: al 2% dell’importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell’importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° 8 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell’importo indicato in fattura per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza. 2. La penale per ritardato pagamento di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il Cliente abbia pagato le precedenti sei fatture entro le rispettive date di scadenza e paghi una successiva fattura entro il 30° giorno solare successivo alla data di scadenza. Se il ritardo si protrae oltre il 30° giorno, la penale per ritardato pagamento verrà integralmente addebitata. 3. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia, il Cliente intestatario di più contratti autorizza Telecom Italia a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali. Articolo 19 Sospensione per ritardato pagamento 1. Fermi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, Telecom Italia, previo preavviso, può sospendere il Cliente dal Servizio se non paga la fattura entro 45 giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente 15 giorni da un sollecito successivo alla data di scadenza. 2. Qualora il Cliente abbia pagato entro le rispettive scadenze le ultime sei fatture e ritardi nel pagamento di una successiva fattura, Telecom Italia può sospenderlo dal Servizio in uscita solo dopo un avviso da inviarsi trascorsi 45 giorni dalla scadenza della fattura insoluta. Persistendo il ritardo, i servizi saranno sospesi trascorsi 15 giorni dall’avviso. 3. Nel caso in cui il Cliente paghi con un ritardo di oltre 30 giorni almeno due delle ultime sei fatture, Telecom Italia ha facoltà di sospendergli immediatamente il Servizio in uscita, comunque previa comunicazione. Al Cliente che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, Telecom Italia può procedere alla sospensione del Servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in fattura, comunque previa comunicazione. Al Cliente che, trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi le tre successive fatture nei termini di scadenza si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo. Se successivamente tale Cliente effettua i pagamenti delle ulteriori tre fatture nei termini di scadenza, Telecom Italia applicherà la disciplina prevista al precedente comma 2 del presente articolo. 4. La sospensione del Servizio nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i Servizi fatturati congiuntamente in fattura. 5. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Abbonamento sia risolto, è tenuto a corrispondere a Telecom Italia quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto pagamento della somma dovuta e previo accertamento da parte di Telecom Italia. In ogni caso il Cliente avrà la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza così come stabilito all’articolo 31. 9 Articolo 20 Risoluzione contrattuale Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per ogni causa, Telecom Italia può risolvere di diritto l’Abbonamento, dando al Cliente un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Telecom si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 del c.c. Articolo 21 Procedure concorsuali L’Abbonamento si intende risolutivamente condizionato ai sensi degli articoli 1353 e 1360 secondo comma del Codice Civile in caso di assoggettamento del Cliente ad una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n° 267, al D.L. 3 gennaio 1979 n° 26 ed analoghe disposizioni di legge. In tali casi, Telecom Italia comunicherà al Cliente di avvalersi della facoltà di risolvere l’Abbonamento dandogliene preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 22 Cambio Numero 1. Telecom Italia può modificare, per ragioni tecniche, il numero telefonico assegnato al Cliente, dando allo stesso almeno 90 giorni solari di preavviso, avvertendolo per iscritto. 2. In questo caso Telecom Italia si impegna a fornire un servizio di informazione senza costi per il Cliente, circa la modifica del numero, per un periodo di 45 giorni solari a decorrere dalla data di modifica del numero. Il periodo di fonia gratuita è esteso per un periodo di ulteriori 15 giorni se la richiesta di cambio numero ricade nel periodo compreso dal 01 Luglio al 31 Agosto. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all’articolo 23. 3. Se Telecom Italia effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al successivo articolo 26. 4. A richiesta del Cliente è prolungato, a pagamento, il servizio di informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre. 5. Il Cliente può richiedere a Telecom Italia che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge. 6. Il Cliente può richiedere a Telecom Italia di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all’Autorità Giudiziaria. 7. Il cambio numero avviene in totale esenzione spese per il Cliente solo nel caso di disagi causati per assegnazione, da parte Telecom Italia, di numeri liberi da poco tempo. 10 8. Il servizio di cui al comma precedente è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione. 9. Telecom Italia nell’assegnare i numeri ai Clienti utilizzerà un criterio che tenga conto di quelli liberi da maggior tempo. Articolo 23 Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza 1. Il Cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza, con le indicazioni dallo stesso fornite all’atto della richiesta del Servizio. 2. Il Cliente può richiedere a titolo gratuito di non essere incluso nell’elenco abbonati, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne rilevi il sesso. 3. Il Cliente ha altresì diritto, previa richiesta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario. 4. Telecom Italia aggiorna l’elenco telefonico della rete urbana di appartenenza con cadenza annuale e lo mette a disposizione del Cliente, facendolo recapitare nel luogo dove è ubicato l’impianto telefonico, con l'addebito in fattura delle sole spese di recapito. Nulla è dovuto al personale addetto alla consegna degli elenchi telefonici. 5. In ogni caso, anche in relazione a quanto previsto al successivo articolo 33, le condizioni di cui al presente articolo verranno tempestivamente adeguate alle norme che di volta in volta disciplineranno la protezione dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni. Articolo 24 Subentro 1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa o associazione, a cui l’Abbonamento è intestato è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. 2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Così come previsto dal precedente articolo 5 comma 1 per le nuove attivazioni, non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell’abbonato moroso, ivi inclusi i conviventi ed i coabitanti persone fisiche, imprese od associazioni, a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato. 11 Articolo 24 bis Subentro per gli Operatori alternativi Le richieste di subentro presentate da un Operatore alternativo sono condizionate al rispetto da parte dell’Operatore alternativo delle condizioni sotto indicate che l’Operatore alternativo stesso comunicherà a Telecom Italia: • dichiarazione di autorizzazione al subentro in originale del Cliente, attestante la veridicità di quanto dichiarato dall’Operatore alternativo; • la disponibilità, a titolo di locazione o di proprietà, del locale in cui la linea risulta attestata; • la proprietà dell’apparecchiatura attestata sulla linea su cui opererà il subentro; • l’utilizzo della linea oggetto del subentro esclusivamente per proprie esigenze strumentali e/o del proprio personale. Le medesime condizioni devono essere rispettate dall’ Operatore alternativo anche in caso di richieste di attivazione del servizio, così come previsto dall’art. 1 comma 3 delle presenti Condizioni Generali. Articolo 25 Trasloco 1. Il Cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne comunicazione a Telecom Italia che provvederà all’effettuazione di detto trasloco entro i tempi concordati con il Cliente all’atto della relativa richiesta e comunque entro 10 giorni dalla richiesta o secondo i tempi concordati con il Cliente e ove tecnicamente possibile al mantenimento dello stesso numero. 2. Il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto per il trasloco ed, altresì, eventuali diversi prezzi e corrispettivi determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati. 3. Se il Cliente dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, Telecom Italia sospenderà, a decorrere dalla data indicata dal Cliente, il Servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato. 4. In caso di morosità del Cliente, Telecom Italia non effettuerà il trasloco fino a quando il Cliente stesso non avrà provveduto a sanare la relativa posizione di morosità pendente, come previsto ai precedenti articoli 5.1 e 24.2 delle presenti Condizioni Generali. 5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 del presente articolo, nel caso Telecom Italia effettui in ritardo il trasloco rispetto ai tempi concordati, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al successivo articolo 26. Articolo 26 Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio 1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il 12 sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. In caso di ritardo nell’attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l’indennizzo viene riconosciuto automaticamente. 2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia, considerando come Telecom Italia anche i suoi subfornitori/subappaltatori. Articolo 27 Errori di sospensione del Servizio Qualora il Cliente venga sospeso dalla fornitura del Servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal Cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita. Articolo 28 Errori nell’elenco telefonico 1. In caso di errore nell’inserimento nell'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza, del numero telefonico o del nominativo del Cliente indicati nella richiesta, Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal Cliente e ove sia tecnicamente possibile, metterà gratuitamente a disposizione per due mesi un servizio vocale di segnalazione del numero corretto. 2. In caso di omissione nell'inserimento del Cliente nell'elenco telefonico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento corrisposto dal Cliente. 3. Telecom Italia non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal Cliente a Telecom Italia. Articolo 29 Modalità di pagamento delle indennità Telecom Italia detrarrà le indennità dovute al Cliente a partire dalla prima fattura utile operando in compensazione, applicando - nel caso in cui non siano state riconosciute le indennità dovute sulla prima fattura utile – le stesse percentuali previste per l’indennità di mora, ovvero provvederà alla loro liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo eventuali conguagli Articolo 30 Consumi anomali Nel caso si verifichino consumi anomali ovvero si evidenzino comportamenti che determinino un rischio di danno economico per Telecom Italia, Telecom Italia si riserva di informare il Cliente, anche 13 tramite messaggio fonico o un telegramma, e di inviare una fattura anticipata e/o di sospendere, precauzionalmente nei limiti di fattibilità tecnica ed informando, ove possibile il Cliente, l’accesso alle numerazioni/direttrici interessate dal traffico anomalo. Tutti i servizi interessati dalla sospensione verranno ripristinati nella loro interezza non appena il Cliente avrà pagato il traffico sviluppato su detti servizi ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste da Telecom Italia stessa. In ogni caso resta salva la facoltà del Cliente di ricorrere alla procedura di reclamo così come previsto dall’art. 17. Articolo 30 bis Blocco selettivo delle chiamate 1. Telecom Italia, in coerenza con quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03) e dalle successive disposizioni regolamentari emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fornisce, a richiesta del Cliente, la prestazione di blocco selettivo delle chiamate. 2. Telecom Italia informa i Clienti riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo, descrivendone i contenuti di dettaglio e le caratteristiche, nonché riguardo alle opzioni accessibili e praticabili tecnicamente attraverso procedure semplici e chiare. Articolo 31 Chiamate di emergenza e comunicazioni dirette al Cliente La sospensione del Servizio, per qualsiasi motivo disposta da Telecom Italia sulla base delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza 112, 113, 114, 115, 118 e di ricevere chiamate, come da disposizioni di legge, in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile. Articolo 32 Informazioni fornite a Telecom Italia 1. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni e/o i dati necessari per la fornitura del Servizio ed eventualmente quelle relative all’attività svolta in relazione all’utilizzo del Servizio stesso. 2. Le suddette informazioni, della cui veridicità è responsabile il Cliente, debbono essere rese a Telecom Italia che le mantiene riservate e complete. 3. A questo proposito il Cliente si impegna a comunicare al più presto, anche telefonicamente, qualunque cambiamento relativo a tali informazioni. Articolo 33 Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente, all’atto dell’abbonamento, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati