| L'ITER
LEGISLATIVO IN ITALIA E ALL'ESTERO |
La
Costituzione italiana dedica un’intera sezione, che
va dall’articolo 70 all’articolo 82, al processo di
formazione delle leggi. L’attribuzione della funzione
legislativa; le procedure – fissate nei testi dei regolamenti
parlamentari – che portano dall’atto di presentazione
all’approvazione di una legge; le forme di partecipazione
diretta dell’elettorato attraverso l’istituto del referendum
o la possibilità di presentazione di una proposta di
legge d’iniziativa popolare; i meccanismi relativi alla
promulgazione e alla pubblicazione delle leggi approvate;
la decretazione d’urgenza cui può ricorrere il governo
rappresentano solo alcuni degli aspetti principali di
una funzione fondamentale dei sistemi democratici: la
definizione delle regole della convivenza civile. Un
procedimento che in Italia soffre di problemi gravi,
tra cui spiccano quelli che gli esperti definiscono
con i termini di "inflazione legislativa" e di "inquinamento
legislativo". Problemi ai quali Gr-Parlamento ha dedicato
uno dei suoi forum intitolato Dove nasce la qualitá
delle leggi 1a
parte 2a
parte.
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| PARLAMENTO
ITALIANO
- FUNZIONE LEGISLATIVA |
In Italia la funzione legislativa, ai sensi dell’art.70
della Costituzione, è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato.
Ai Consigli regionali è altresì riconosciuta la potestà
legislativa e regolamentare nell’ambito delle funzioni
attribuite all’ente Regione (art.121 Cost.) e limitatamente
alle materie indicate all’art.117 della Costituzione,
a patto che tali provvedimenti non siano in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
I Consigli regionali possono anche presentare proposte
di legge alle Camere.
L’art.75 della Costituzione italiana regola, invece, la
possibilità riconosciuta all’elettorato di partecipare
alla funzione legislativa attraverso l’istituto del referendum
popolare, che può essere indetto quando ne facciano richiesta
almeno 500.000 elettori o cinque Consigli regionale, e
può deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di altro provvedimento avente valore di legge.
Non possono, invece, essere sottoposte a referendum popolare
le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia
e di indulto e le leggi di autorizzazione alla ratifica
di trattati internazionali.
Il governo, infine, può emanare decreti aventi forza di
legge ordinaria solo dietro delega del Parlamento. Unica
eccezione, prevista dall’art.77 della Costituzione, è
rappresentata dai casi straordinari di necessità e urgenza
quando si riconosce al governo la facoltà di adottare,
sotto la sua responsabilità, un decreto-legge, cioé un
provvedimento provvisorio avente forza di legge. Nel caso
specifico il governo è tenuto a presentare, il giorno
stesso dell’emanazione, il testo del decreto-legge al
Parlamento per la conversione in legge. Nel caso siano
sciolte le Camere vengono convocate ad hoc e si riuniscono
nel termine di 5 giorni.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Diritto d’iniziativa
Il diritto d’iniziativa spetta, ai sensi dell’art.71 della
Costituzione, al governo, a ogni singolo parlamentare
e a quegli organi ed enti cui risulta attribuito tramite
legge costituzionale. La Costituzione italiana riconosce
anche un diritto di iniziativa popolare prevedendo la
possibilità di presentazione di una proposta di legge,
redatta in articoli, da parte di almeno 50.000 elettori.
Presentazione di un disegno di legge
Un disegno di legge può, ai sensi dell’art.72 della Costituzione,
essere presentato, indifferentemente, alla Camera dei
deputati o al Senato.
Esame in commissione
L’esame in commissione è considerato, in linea generale,
un prerequisito per l’adozione di una legge. A tal proposito
l’art. 72 della Costituzione attribuisce al regolamento
di ciascuna Camera la possibilità di stabilire: «...in
quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari».
Procedura di approvazione delle leggi
Le fasi dell’iter legislativo sono, nell’ordine:
1) la presentazione di un disegno di legge alla Camera
dei deputati o al Senato;
2) l’assegnazione del testo, da parte del Presidente della
Camera interessata, ad una commissione parlamentare che
può essere riunita o in sede referente o in sede redigente
o in sede legislativa o deliberativa, a seconda che il
ddl sia stato presentato alla Camera dei deputati o al
Senato;
3) l’attribuzione del testo a un relatore in commissione,
fase cui seguono: la discussione generale, le repliche
del relatore e del governo, la votazione degli articoli
e degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e la votazione
finale;
4) la trasmissione del testo approvato direttamente al
Presidente dell’Assemblea, se il ddl era stato assegnato
a una commissione in sede legislativa;
5) la trasmissione all’Assemblea, se il ddl era stato
assegnato a una commissione o in sede referente o in sede
redigente;
6) la ripetizione in Assemblea dell’iter seguito in commissione
solo per quanto riguarda i passaggi delle dichiarazioni
di voto e del voto finale;
7) la trasmissione del testo approvato al Presidente della
Camera in cui era stato originariamente presentato il
quale, a sua volta, lo invia con messaggio all’altro ramo
del Parlamento, dove si ripete la procedura di discussione
e votazione del disegno di legge.
In Italia, come già sottolineato, la funzione legislativa
è esercitata collettivamente dai due rami del Parlamento,
il che significa che ogni progetto di legge per diventare
legge deve ottenere l’approvazione conforme sia della
Camera dei deputati sia del Senato. Da tale prescrizione
ha origine il fenomeno della ‘navetta’, ovvero della spola
di un ddl tra le due Camere finché queste non abbiano
raggiunto l’accordo su di un identico testo di legge.
In altri termini, se la seconda Camera apporta modifiche
il testo torna alla Camera di partenza affinché le sole
parti modificate vengano discusse e sottoposte a votazione;
se invece la seconda Camera approva il testo senza emendarlo,
questo viene trasmesso al Presidente della Repubblica
per la promulgazione.
Promulgazione
Il Presidente della Repubblica, nel rispetto del dettato
dell’art.73 della Costituzione, promulga le leggi definitivamente
approvate dal Parlamento entro un mese dall’approvazione
stessa. Tale termine può essere modificato qualora entrambi
i rami del Parlamento, ciascuno con deliberazione della
maggioranza assoluta dei propri membri, dichiari l’urgenza
della legge in discussione, in tal caso la promulgazione
avviene nei termini stabiliti dalla stessa legge.
L’art.74 della Costituzione italiana attribuisce al Presidente
della Repubblica una sorta di diritto di veto stabilendo
che il Capo dello Stato, prima della promulgazione, può:
«...con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione». In tal caso, però, se la stessa legge
viene nuovamente approvata dal Parlamento il Presidente
della Repubblica non può più opporsi alla sua promulgazione.
Una volta promulgate le leggi vengono pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore
Salvo diverse disposizioni, che possono essere contenute
nel testo approvato, le leggi entrano in vigore il 15°
giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
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