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L'ITER LEGISLATIVO IN ITALIA E ALL'ESTERO

L
a Costituzione italiana dedica un’intera sezione, che va dall’articolo 70 all’articolo 82, al processo di formazione delle leggi. L’attribuzione della funzione legislativa; le procedure – fissate nei testi dei regolamenti parlamentari – che portano dall’atto di presentazione all’approvazione di una legge; le forme di partecipazione diretta dell’elettorato attraverso l’istituto del referendum o la possibilità di presentazione di una proposta di legge d’iniziativa popolare; i meccanismi relativi alla promulgazione e alla pubblicazione delle leggi approvate; la decretazione d’urgenza cui può ricorrere il governo rappresentano solo alcuni degli aspetti principali di una funzione fondamentale dei sistemi democratici: la definizione delle regole della convivenza civile. Un procedimento che in Italia soffre di problemi gravi, tra cui spiccano quelli che gli esperti definiscono con i termini di "inflazione legislativa" e di "inquinamento legislativo". Problemi ai quali Gr-Parlamento ha dedicato uno dei suoi forum intitolato Dove nasce la qualitá delle leggi 1a parte 2a parte.

PARLAMENTO ITALIANO - FUNZIONE LEGISLATIVA


In Italia la funzione legislativa, ai sensi dell’art.70 della Costituzione, è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Ai Consigli regionali è altresì riconosciuta la potestà legislativa e regolamentare nell’ambito delle funzioni attribuite all’ente Regione (art.121 Cost.) e limitatamente alle materie indicate all’art.117 della Costituzione, a patto che tali provvedimenti non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. I Consigli regionali possono anche presentare proposte di legge alle Camere.

L’art.75 della Costituzione italiana regola, invece, la possibilità riconosciuta all’elettorato di partecipare alla funzione legislativa attraverso l’istituto del referendum popolare, che può essere indetto quando ne facciano richiesta almeno 500.000 elettori o cinque Consigli regionale, e può deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di altro provvedimento avente valore di legge. Non possono, invece, essere sottoposte a referendum popolare le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e di indulto e le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il governo, infine, può emanare decreti aventi forza di legge ordinaria solo dietro delega del Parlamento. Unica eccezione, prevista dall’art.77 della Costituzione, è rappresentata dai casi straordinari di necessità e urgenza quando si riconosce al governo la facoltà di adottare, sotto la sua responsabilità, un decreto-legge, cioé un provvedimento provvisorio avente forza di legge. Nel caso specifico il governo è tenuto a presentare, il giorno stesso dell’emanazione, il testo del decreto-legge al Parlamento per la conversione in legge. Nel caso siano sciolte le Camere vengono convocate ad hoc e si riuniscono nel termine di 5 giorni.


PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Diritto d’iniziativa
Il diritto d’iniziativa spetta, ai sensi dell’art.71 della Costituzione, al governo, a ogni singolo parlamentare e a quegli organi ed enti cui risulta attribuito tramite legge costituzionale. La Costituzione italiana riconosce anche un diritto di iniziativa popolare prevedendo la possibilità di presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, da parte di almeno 50.000 elettori.

Presentazione di un disegno di legge
Un disegno di legge può, ai sensi dell’art.72 della Costituzione, essere presentato, indifferentemente, alla Camera dei deputati o al Senato.

Esame in commissione
L’esame in commissione è considerato, in linea generale, un prerequisito per l’adozione di una legge. A tal proposito l’art. 72 della Costituzione attribuisce al regolamento di ciascuna Camera la possibilità di stabilire: «...in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

Procedura di approvazione delle leggi
Le fasi dell’iter legislativo sono, nell’ordine:
1) la presentazione di un disegno di legge alla Camera dei deputati o al Senato;
2) l’assegnazione del testo, da parte del Presidente della Camera interessata, ad una commissione parlamentare che può essere riunita o in sede referente o in sede redigente o in sede legislativa o deliberativa, a seconda che il ddl sia stato presentato alla Camera dei deputati o al Senato;
3) l’attribuzione del testo a un relatore in commissione, fase cui seguono: la discussione generale, le repliche del relatore e del governo, la votazione degli articoli e degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e la votazione finale;
4) la trasmissione del testo approvato direttamente al Presidente dell’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione in sede legislativa;
5) la trasmissione all’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione o in sede referente o in sede redigente;
6) la ripetizione in Assemblea dell’iter seguito in commissione solo per quanto riguarda i passaggi delle dichiarazioni di voto e del voto finale;
7) la trasmissione del testo approvato al Presidente della Camera in cui era stato originariamente presentato il quale, a sua volta, lo invia con messaggio all’altro ramo del Parlamento, dove si ripete la procedura di discussione e votazione del disegno di legge.

In Italia, come già sottolineato, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dai due rami del Parlamento, il che significa che ogni progetto di legge per diventare legge deve ottenere l’approvazione conforme sia della Camera dei deputati sia del Senato. Da tale prescrizione ha origine il fenomeno della ‘navetta’, ovvero della spola di un ddl tra le due Camere finché queste non abbiano raggiunto l’accordo su di un identico testo di legge. In altri termini, se la seconda Camera apporta modifiche il testo torna alla Camera di partenza affinché le sole parti modificate vengano discusse e sottoposte a votazione; se invece la seconda Camera approva il testo senza emendarlo, questo viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Promulgazione
Il Presidente della Repubblica, nel rispetto del dettato dell’art.73 della Costituzione, promulga le leggi definitivamente approvate dal Parlamento entro un mese dall’approvazione stessa. Tale termine può essere modificato qualora entrambi i rami del Parlamento, ciascuno con deliberazione della maggioranza assoluta dei propri membri, dichiari l’urgenza della legge in discussione, in tal caso la promulgazione avviene nei termini stabiliti dalla stessa legge.

L’art.74 della Costituzione italiana attribuisce al Presidente della Repubblica una sorta di diritto di veto stabilendo che il Capo dello Stato, prima della promulgazione, può: «...con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione». In tal caso, però, se la stessa legge viene nuovamente approvata dal Parlamento il Presidente della Repubblica non può più opporsi alla sua promulgazione.

Una volta promulgate le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore
Salvo diverse disposizioni, che possono essere contenute nel testo approvato, le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.