| SENATO
DELLA REPUBBLICA |
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La
Costituzione italiana dedica al Parlamento, e in particolare
alle due Camere che lo compongono come affermato all'art.55
della Carta fondamentale – un'intera sezione della propria
Parte seconda, intitolata "Ordinamento della Repubblica".
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica è l'art.57
a elencarne le caratteristiche indicandone le modalità
di elezione: «Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale»; fissandone il numero dei componenti in 315
e specificando: «Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, La Valle
d'Aosta uno». All'art.58 sono indicati i requisiti per
l'eleggibilità attiva e passiva: «I senatori sono eletti
a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili
a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno».
La stessa Costituzione poi,
all'art.64, rinvia allo strumento del Regolamento, che
tanto il Senato della Repubblica quanto la Camera dei
deputati devono adottare, ciascuna: «...a maggioranza
assoluta dei suoi componenti», per quanto riguarda l'organizzazione
interna e l'esercizio delle funzioni parlamentari di ciascuna
Camera. Il Regolamento attualmente in vigore a Palazzo
Madama è stato approvato nel 1971. Da quella data si sono
susseguiti diversi interventi di modifica delle norme
regolamentari, l'ultimo dei quali è stato deliberato dall'Assemblea
dei senatori il 24 febbraio 1999.
Obiettivo di questa sezione,
attraverso alcuni link agli organismi principali che compongono
il Senato della Repubblica e un rinvio al sito ufficiale
dello stesso, è offrire un quadro sintetico del funzionamento
delle istituzioni che compongono il Parlamento italiano,
massima espressione della volontà popolare per la definizione
delle leggi e gli indirizzi politici del Paese.
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CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DEL SENATO |
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Il
Regolamento del Senato dedica il Capo II (artt. 4, 5,
6, 7) al Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama,
organismo fondamentale che è presieduto dal Presidente
del Senato ed inoltre è composto da quattro Vice Presidenti,
da tre Questori e da otto Segretari che, come accade
per la Camera dei deputati, possono aumentare di numero
se si presenta la necessità di una rappresentanza più
rispondente al numero dei Gruppi parlamentari presenti
in Senato.
All'elezione del Presidente del Senato viene
dedicata la prima riunione dell'Assemblea della legislatura.
Il quorum richiesto – fissato all'art.4 del Regolamento,
è della maggioranza assoluta dei voti dei componenti
nei primi due scrutini; per il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti.
Se anche in quest'ultimo caso nessuno dei candidati
alla presidenza raggiunge il quorum richiesto, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto
il maggior numero di voti nell'ultima votazione e, tra
questi, viene eletto quello che ottiene la maggioranza,
anche se relativa. In caso di parità di voti fa premio
l'anzianità. Il Presidente, che rappresenta il Senato,
secondo quanto previsto all'art.8 del Regolamento di
Palazzo Madama: «...regola l'attività di tutti i suoi
organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base
di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine,
giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà
di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle
votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle
funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura,
impartendo le necessarie direttive, il buon andamento
dell'Amministrazione del Senato».
L'Assemblea dei senatori, una volta eletto
il Presidente, procede, nella seduta successiva, all'elezione
del Consiglio di Presidenza. Compito principale dei
quattro Vice Presidenti è quello di sostituire a turno
il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle
mansioni di rappresentanza. Ai tre Questori il Regolamento
assegna il compito di sovrintendere ai servizi, al cerimoniale,
alla polizia interna e alle spese del Senato. Gli otto
o più Segretari – nel corso della XIII Legislatura ne
sono stati eletti quindici - coadiuvano il Presidente
nelle sedute, dando lettura dei testi legislativi, verificando
i risultati delle votazioni, sovrintendendo ai resoconti
delle sedute. I Vice Presidenti, i Questori e i Segretari,
come già sottolineato, costituiscono, sotto la responsabilità
del Presidente del Senato, il Consiglio di Presidenza,
cui spettano i massimi poteri deliberativi in materia
amministrativa e disciplinare. Il Consiglio di Presidenza
nomina, tra l'altro, il Segretario generale del Senato,
dal quale dipendono tutti gli uffici del Senato. |
| Presidente
PERA Marcello
Vicepresidenti
CALDEROLI Roberto
FISICHELLA Domenico
SALVI Cesare
DINI Lamberto
Questori
SERVELLO Francesco
CUTRUFO Mauro
LAURIA Michele
Segretari
PACE Lodovico
PERUZZOTTI Luigi
TRAVAGLIA Sergio
FIRRARELLO Giuseppe
DENTAMARO Ida
BETTONI BRANDANI Monica
DATO Cinzia
PASSIGLI Stefano
MANIERI Maria Rosaria
ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio
MUZIO Angelo
BATTAGLIA Antonio
TIRELLI Francesco
CALLEGARO Luciano
Indirizzo
Internet: http://www.senato.it/bd/comp/home.htm
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| Presidenza
>> Gruppi parlamentari >>
Senatori a vita >> Commissioni
permanenti >> Giunte >>
Commissioni speciali >> Commissioni
straordinarie >> Commissioni d'inchiesta
>>Sito
del Senato >> GR
Parlamento >> GRR |
Il Capo IV del Regolamento del Senato è espressamente
dedicato ai Gruppi parlamentari e, in tre articoli (14,
15 e 16) detta le norme circa la loro composizione e attribuisce
agli stessi funzioni peculiari. In particolar modo l'art.14,
affermando che tutti i senatori debbono appartenere ad
un Gruppo parlamentare, al comma 4 sottolinea: "Ciascun
Gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori.",
aggiungendo: "I senatori che non abbiano dichiarato di
voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto".
Il Consiglio di Presidenza può però, ovviando alla regola,
autorizzare, secondo quanto prevede il comma 5 dello stesso
articolo: "...la costituzione di Gruppi con meno di dieci
iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento
organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo
contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste
di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto
eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi
aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con
diversi contrassegni".
L'organizzazione interna dei Gruppi parlamentari
è l'oggetto dell'art.15 del Regolamento che, al comma
2 recita: "Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla
Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti,
sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso", sottolineando
più avanti: "...Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice
Presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di
ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella
composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione
al Presidente del Senato".
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| Gruppo |
Presidente |
Senatori |
| Alleanza
Nazionale |
Domenico
Nania |
47 |
| Unione
Democratici di Centro |
Francesco
D'Onofrio |
30 |
| Democratici
di Sinistra - L'Ulivo |
Gavino
Angius |
64 |
| Forza
Italia |
Giuseppe
Schifani |
80 |
| Lega
Padana |
Francesco
Moro |
17 |
| Margherita
DL - L'Ulivo |
Willer
Bordon |
36 |
| Per
le Autonomie |
Helga
Thaler Ausserhofer |
9 |
| Verdi
- L'Ulivo |
Stefano
Boco |
10 |
| Misto |
Cesare
Marini |
28 |
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Totale |
321 |
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Il
numero dei senatori, secondo quanto previsto dall'art.57
della Costituzione, è di trecentoquindici, ma il Senato
presenta una particolarità che rende suscettibile di
cambiamento tale valore e che è rappresentata dai senatori
a vita. Tale figura istituzionale è definita dalla stessa
Carta fondamentale che vi dedica l'art.59, dove si legge:
«È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica» e si aggiunge,
al secondo comma: «Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario».
Attualmente, a Palazzo Madama siedono dieci
senatori a vita. Due sono ex Presidenti della Repubblica.
I restanti otto sono stati nominati, nel corso dell'ultimo
trentennio, dai Presidenti della Repubblica che si sono
succeduti al Quirinale. Quest'ultimo dato, infine, rappresenta
anche una risposta negativa a quanti asseriscono che
in Senato non potrebbero sedere più di cinque senatori
a vita di nomina presidenziale.
Senatori di diritto perché ex Presidenti della Repubblica
(art.59, 1( comma della Costituzione)
Francesco Cossiga
Nominato il 28/04/1992
Comunicazione all'Assemblea il 28/04/1992
Oscar Luigi Scalfaro
Nominato il 15/05/1999
Comunicazione all'Assemblea il 19/05/1999
Senatori a vita di nomina presidenziale
(art.59, 2( comma della Costituzione)
Norberto Bobbio
Nominato il 18/07/1984
Comunicazione all'Assemblea il 19/07/1984
Convalida il 25/07/1984
Giulio Andreotti
Nominato il 01/06/1991
Comunicazione all'Assemblea il 18/06/1991
Convalida il 19/06/1991
Rita Levi Montalcini
Nominata il 01/08/2001
Comunicazione all'Assemblea il 01/08/2001
Convalida il 21/11/2001
Emilio
Colombo
Nominato il 14/01/2003
Comunicazione all'Assemblea il 21/01/2003
Convalida il 04/02/2003
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I - Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione
Presidente: Andrea Pastore (Forza Italia)
II
- Giustizia
Presidente: Antonino Caruso (Alleanza Nazionale)
III
- Affari esteri, emigrazione
Presidente: Fiorello Provera (Lega Padana)
IV
- Difesa
Presidente: Domenico Contestabile (Forza Italia)
V
- Programmazione economica, bilancio
Presidente: Antonio Azzolini (Forza Italia)
VI
- Finanze e tesoro
Presidente: Riccardo Pedrizzi (Alleanza Nazionale)
VII
- Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport
Presidente: Franco Asciutti (Forza Italia)
VIII
- Lavori pubblici, comunicazioni
Presidente: Luigi Grillo (Forza Italia)
IX
- Agricoltura e produzione agroalimentare
Presidente: Maurizio Ronconi (UDC - Unione Democratici
di Centro)
X
- Industria, commercio, turismo
Presidente: Francesco Pontone (Alleanza Nazionale)
XI
- Lavoro, previdenza sociale
Presidente: Paolo Barelli (Forza Italia)
XII
- Igiene e sanità
Presidente: Antonio Tomassini (Forza Italia)
XIII
- Territorio, ambiente, beni ambientali
Presidente: Emiddio Novi (Forza Italia)
XIV
– Politiche dell’Unione europea
Presidente: Guido Filadelfio Basile (Forza Italia)
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Il Regolamento del Senato dedica l'intero Capo V, comprendente
gli articoli dal 17 al 20, alle Giunte: "Giunta per il
Regolamento" "Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari"
e la "la Commissione per la biblioteca". Al Capo VI poi,
il Regolamento tratta della "Giunta per gli affari delle
Comunità europee". È attraverso tali organismi parlamentari,
i cui componenti sono tutti nominati dal Presidente del
Senato, che i senatori possono esercitare compiti che
hanno per obiettivo, innanzitutto, il corretto funzionamento
del Senato e la tutela dell'autonomia del Parlamento e
dei suoi singoli componenti anche rispetto agli altri
poteri previsti dalla Costituzione.
Giunta per il Regolamento
La Giunta per il Regolamento il cui ordinamento è fissato
dall'art.18 del Regolamento in vigore a Palazzo Madama
– è presieduta dallo stesso Presidente del Senato ed è
composta di dieci senatori. Tale numero è però suscettibile
di aumento infatti il Presidente, qualora lo ritenga opportuno
può, come si legge al comma 2 dell'art.18: «...integrare
con non più di quattro membri la composizione della Giunta».
Il comma 3 dello stesso articolo, infine, stabilisce le
competenze dell'organismo attribuendo alla Giunta: «...l'iniziativa
o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento
e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento
ad essa sottoposte dal Presidente del Senato».
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
è composta da ventitré senatori, nominati dal Presidente
del Senato, che eleggono al loro interno un Presidente.
Le competenze attribuite a tale importante organismo sono
elencate all'art.19 del Regolamento del Senato che, al
comma 4, recita: «La Giunta procede alla verifica, secondo
le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione
dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato
sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali
che abbia riscontrato nel corso della verifica». Alla
Giunta spetta, inoltre, anche la delicata incombenza di
esaminare i casi che vedono i senatori alle prese con
provvedimenti giudiziari. In particolar modo al comma
5 dell'art.19 si legge: «Spetta inoltre alla Giunta l'esame
delle domande di autorizzazione a procedere presentate
ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di
riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità
giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati
di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande
di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,n.1».
Commissione per la biblioteca
La Commissione per la biblioteca è composta di tre senatori,
tutti eletti dal Presidente del Senato. Le competenze
dell'organismo parlamentare sono fissate all'art.20 del
Regolamento dove si legge: «La Commissione vigila sulla
biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza
il testo e le modificazioni del Regolamento della biblioteca
stessa».
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Giunta
per il Regolamento
Presidente:
Marcello Pera (Forza Italia) Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari
Presidente: Giovanni Crema (Misto - SDI)
Commissione
per la biblioteca e per l’archivio storico
Membri: Ettore Bucciero (Alleanza Nazionale), Marcello
Dell'Utri (Forza Italia), Fulvio Tessitore (Democratici
di Sinistra - L'Ulivo)
Giunta
per gli affari delle Comunità europee
Presidente: Mario Greco (Forza Italia)
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